Legge 675/96: Tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1.- Finalità e definizioni
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione. Ai fini della presente legge si intende: per
-banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una
o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità
di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; per -trattamento-
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati; per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale; per -titolare- la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso
il profilo della sicurezza; per -responsabile- la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; per
-interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione
cui si riferiscono i dati personali; per -comunicazione- il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non
può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; per
-blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di
ogni altra operazione del trattamento; per -Garante- l'autorità istituita
ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2 - Ambito di applicazione
La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3 - Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4 - Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché
in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; dagli organismi
di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero
sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge; nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale; in attuazione
dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni
di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore
della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento. Ai trattamenti di cui
al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli
9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli
articoli 7 e 34.
Art. 5 - Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per
il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 - Trattamento di dati detenuti all'estero
Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero
è soggetto alle disposizioni della presente legge. Se il trattamento di
cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal
territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo
28.
Capo II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7 - Notificazione Il titolare che intenda procedere ad
un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante. La notificazione
è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata
ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere
dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento
e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova
notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel
comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione. La notificazione
è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento. La notificazione
contiene: il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare; le finalità e modalità del trattamento;
la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono; l'ambito di comunicazione e di diffusione dei
dati; i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24, fuori del territorio nazionale; una descrizione generale che permetta
di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate
per la sicurezza dei dati; l'indicazione della banca di dati o delle banche
di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione
con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante; la qualità e la legittimazione del notificante.
I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite
di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze
di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite
dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione
di cui al comma 3. 5-bis. La notificazione in forma semplificata può non
contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e
g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo33,
comma 3, quando il trattamento è effettuato: da soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge
ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui
al medesimo articolo 24; nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti
indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia
di cui al medesimo articolo; temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente
a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24. 5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento
non è soggetto a notificazione quando: è necessario per l'assolvimento di
un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b); è effettuato per esclusive
finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per
la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento
alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione
di appartenenza; riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate
alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro
e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e); è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da liberi
professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità
strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo
restando il segreto professionale; dai piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del Codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo
svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle
categorie di dati di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione
e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle
finalità medesime; è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
in conformità alle leggi a ai regolamenti; è effettuato per esclusive finalità
dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle
leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali
o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie; è effettuato
da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti
per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente
a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o
l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati
e di acquisizione del consenso, ove necessario; è effettuato dalle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di
cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni
di legge di cui agli articoli 22 e 23; è effettuato temporaneamente ed è
finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice
di cui all'articolo 25; è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità
di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di altre autorità; è effettuato temporaneamente
per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa
popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli; è finalizzato
unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e
seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati
e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei
beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela
dei corrispondenti diritti. 5-quater. Il titolare si può avvalere della
notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione
individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi
commi 5-bis e 5-ter, nonché: nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a)
e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o
dalla normativa comunitaria ivi indicate; nel caso di cui al comma 5-bis,
lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato; nei casi residui, dal
Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo
41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24, con provvedimenti analoghi. 5-quinquies. Il titolare che si avvale
dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma
4 a chiunque ne faccia richiesta
Art. 8 – Responsabile Il responsabile, se designato, deve essere
nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il responsabile
procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare
il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. Ove necessario
per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti. I compiti affidati al responsabile
devono essere analiticamente specificati per iscritto. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi
alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I - Raccolta e requisiti
dei dati
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento devono essere: trattati in modo
lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini non incompatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali
sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: le finalità
e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria
o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
i diritti di cui all'articolo 13; il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato,
del responsabile. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma
1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. La disposizione
di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta
un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Sezione
II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11 - Consenso
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso
può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in
forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Il consenso non è richiesto quando il trattamento: riguarda dati raccolti
e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria; è necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero
per l'adempimento di un obbligo legale; riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; è finalizzato
unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di
dati anonimi; è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25; riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale; è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo; di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h); di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo: a conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati; l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi, in tutto o in
parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini
di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I diritti di
cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei diritti
di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche o ad associazioni. Restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione; da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché
la tutela della loro stabilità; ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio
per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h). Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche
su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art. 15 - Sicurezza dei dati
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta. Le misure minime di sicurezza
da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata. Le misure di sicurezza relative
ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
I dati possono essere: distrutti; ceduti ad altro titolare, purché destinati
ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono
raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni
di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita
ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo
o la personalità dell'interessato. L'interessato può opporsi ad ogni altro
tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1
del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo
che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati
e di enti pubblici economici sono ammesse: con il consenso espresso dell'interessato;
se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità; in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela
della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia
di cui all'articolo 25; se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale; qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere; limitatamente alla comunicazione,
qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di
cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento; limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e
società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti
con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma
2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono
stati raccolti. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
Sono vietate la comunicazione e la diffusion di dati personali per finalità
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7. Sono
altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali
sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). Il Garante può vietare
la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie
di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. La comunicazione e la diffusione dei
dati sono comunque permesse: qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi; quando siano richieste
dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |